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DDL CAPITALI “ CORAGGIOSI”

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Approvazione del DDL Capitali (legge 21/2024) e le novità significative per le Casse di Previdenza private.

Il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ha il precipuo obiettivo di sostenere le imprese che desiderano crescere e aumentare la loro competitività attraverso il ricorso al mercato dei capitali.

Nel contempo mira a liberare risorse vitali verso investimenti più rapidi ed efficaci anche su prodotti maggiormente legati all’economia reale.

Al fine di raggiungere tale scopo il Ddl Capitali prevede, infatti, alcune sostanziali modifiche per quanto concerne le procedure di ammissione alla negoziazione.

In primo luogo, la nuova normativa interviene di fatto riducendo gli oneri a carico delle aziende che intendono quotarsi e ampliando la definizione di “piccole e medie imprese” emittenti azioni quotate, con conseguente innalzamento del tetto della capitalizzazione massima da 500 milioni a un miliardo di euro.

La riforma comprende anche la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi ed interviene con modifica delle regole in tema di responsabilità del collocatore e di offerta fuori sede.

Per quanto concerne la materia di redazione del bilancio, si prevede la possibilità per le società aventi azioni su sistemi multilaterali di negoziazione di adottare i principi contabili internazionali.

Per agevolare altresì la partecipazione degli investitori istituzionali nei mercati regolamentati, la qualifica di investitore professionale di diritto privato viene estesa anche agli enti previdenziali privati e privatizzati.

A tal proposito, approfondiamo in questo articolo le novità di interesse introdotte in particolar modo per le Casse di Previdenza private, avvalendoci della sapiente guida e notevole esperienza in materia dell’Avv. Vincenzo La Malfa – Partner of the Finance, Project & Restructuring department di DLA Piper.

F1) Avv. Vincenzo La Malfa
Partner – DLA Piper


Fonte: La Malfa

Traders’ Magazine: La legge 21/2024 (DDL Capitali) ha introdotto una nuova classificazione delle Casse di Previdenza quali “controparti qualificate”. Come si traduce questa novità nello specifico o che effetti comporterà per questi operatori?

La Malfa: L’art. 15 della legge 21/2024 ha modificato il panorama regolamentare delle Casse di Previdenza in modo significativo. In sostanza le Casse di Previdenza sono passate ad essere considerate alla stregua degli operatori del mercato finanziario con maggiore esperienza negli investimenti (come i fondi pensione e le fondazioni bancarie), mentre prima dell’approvazione del DDL Capitali le Casse erano considerate alla stregua di clienti retail, che potevano ottenere il riconoscimento di “investitori professionali” solo dopo il superamento di una rigida procedura di controllo e verifica da parte degli intermediari. Ora tutto ciò è stato abolito e le Casse possono essere considerate ex lege come investitori istituzionali. In linea generale si può dire che le controparti qualificate sono clienti con specifica esperienza e conoscenza del settore degli investimenti nel momento in cui ricevono servizi finanziari quali la negoziazione in conto proprio, la ricezione e trasmissione ordini e l’esecuzione ordini su strumenti finanziari. Per tutti gli altri servizi le Casse saranno considerate investitori professionali di diritto, e quindi senza necessità di alcuna procedura.

Traders’ Magazine: Qual è stata la scelta del legislatore al riguardo?

La Malfa: Essenzialmente il Governo ha puntato a ridurre gli oneri burocratici ed i costi a carico delle Casse e degli intermediari che con esse operano, e che erano connessi con la necessità di effettuare le complesse procedure di classificazione degli enti prima delle operazioni di investimento. Così facendo si cerca di “liberare” risorse da parte di questi enti verso investimenti più rapidi ed efficaci anche su prodotti più legati all’economia reale, in un certo senso anche consentendo un certo aumento del rischio. Non è un caso infatti che nella stessa legge 21/2024 siano stati resi più semplici i meccanismi per l’emissione di bond da parte di SpA e Srl purché tali strumenti siano acquistati da “investitori professionali”, tra i quali rientrano oggi anche le Casse di Previdenza. Peraltro, occorre ricordare che le Casse sono soggetti peculiari che sono enti privati, ma che svolgono attività previdenziale “pubblica” di primo pilastro, e sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini ISTAT (con obbligo ad esempio di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici). Questo ha comportato anche la sussistenza di dubbi tra gli operatori – risolti adesso con la legge 21/2024 – circa la necessità di dover classificare le Casse come clienti professionali in adesione ad uno specifico Decreto del MEF del 2011 che inquadrava i “clienti professionali pubblici”, con una procedura e caratteristiche senza dubbio del tutto peculiari.

Traders’ Magazine: Ritiene che questa scelta condurrà ad un abbassamento del livello di tutela per le Casse di Previdenza?

La Malfa: Inevitabilmente il riconoscimento di un livello di conoscenza superiore come quello delle controparti qualificate comporterà la disapplicazione di alcune previsioni della regolamentazione (MIFID, TUF e regolamenti attuativi) che mirano a fornire un set di informazioni pre-contrattuali e post-trading particolarmente ampio in favore dei clienti meno sofisticati. Ad esempio, non troverà applicazione verso le Casse l’obbligo per gli intermediari di effettuare una valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza degli investimenti. Il punto tuttavia è che nella prassi spesso si arrivava alla stessa situazione semplicemente dopo il superamento di un passaggio burocratico di “opt-up” con cui le Casse rinunciavano alla classificazione retail per acquisire quella di “investitore professionale su richiesta” al fine di poter accedere a forme di investimento più sofisticate e delineate per clienti con patrimoni più cospicui e complessi, come accade per questi enti.

F2) Capitani Coraggiosi
Coscarelli paints


Fonte: Coscarelli.net

Traders’ Magazine: Nella pratica come si dovranno comportare da adesso in poi gli intermediari che contrattano con le Casse di Previdenza?

La Malfa: Prima di tutto vige un principio riconosciuto dal Regolamento Consob 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari) per cui se gli intermediari intendono mutare la classificazione del cliente e portarla a “controparte qualificata” (come è possibile fare adesso per le Casse), tali intermediari dovranno ottenere dal cliente la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esso accetta di essere trattato come controparte qualificata. Quindi per prima cosa occorrerà completare questa fase di riconoscimento ed accettazione della nuova possibilità regolamentare, in assenza della quale la nuova classificazione non potrà operare.

Traders’ Magazine: Quali sviluppi, a suo avvico, potremo attenderci per il panorama regolamentare delle Casse di Previdenza?

La Malfa: A fronte della scelta operata con la legge 21/2024, si deve segnalare che da circa un decennio i governi che si sono succeduti hanno (fin qui) deciso di non utilizzare la delega ricevuta dal Parlamento per l’emissione di un decreto che individuasse limiti più precisi per gli investimenti di tali enti. Ad ogni modo, non mancano sul mercato gli esempi virtuosi di autoregolamentazione da parte delle singole Casse e delle associazioni che le raccolgono. Sicuramente, a fronte di queste ultime novità, è lecito attendersi un maggiore interventismo delle Casse in investimenti ancor più legati all’economia reale ed anche nei settori strategici della transizione energetica, in modo da poter mettere in circolo virtuoso la potenza di fuoco dei loro patrimoni.

L’intervista a La Malfa, che ringraziamo, è stata curata da Diego Scialpi per Traders’ Magazine

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